Corso F-GAS - patentino frigorista (on-line)

Ore

16 ore

Descrizione

Corso di preparazione per il conseguimento del patentino frigorista (f-gas), I categoria (ex reg. 303/08 ora DPR 146 )

Costo corso + esame 700,00 € + IVA

Al costo indicato vanno aggiunti 70,00€ + costi di registrazione e bolli relativi (29,00 € IVA esente per la persona e 37,00 € IVA esente per l’impresa) nel caso di iscrizione da realizzarsi a carico di ST&T. L’iscrizione al registro F-GAS della persona è obbligatorio venga effettuato prima dell’inizio del corso, per l’ottenimento del codice PR da trasmettere all’ente certificatore

Si informa che, coloro che aderiscono ad EBAP, potranno avere un rimborso parziale delle spese sostenute per tale certificazione ed anche per la certificazione di impresa. Per avere maggiori informazioni contattaci o clicca QUI!

Il corso di 16 ore verrà svolto in modalità on line. Le ore totali di corso vengono suddivise in una parte teorica/normativa ed un pratica e saldobrasatura, dove verranno affrontati tutti gli argomenti trattati successivamente in tema di esame. Il tutto sempre in modalità on-line.

Gli esami si svolgeranno secondo le disposizioni stabilite da accredia e valide ed applicabili presso i centri ODV (organismi di valutazione). In particolare l'esame, della - effettuazione di un test: durata complessiva di 90 minuti (novanta) prevederà:

- Riconoscimento del candidato

-Test con domande che prevedono risposte a scelta multipla, erogate da piattaforma

- prova pratica su sistema di refrigerazione (secondo quanto stabilito dal DPR 146/2018)

- prova di saldobrasatura

Il patentino sarà emesso dall'ente di certificazione riconosciuto da Accredia

Si prega innanzitutto di porre attenzione alla definizione di Impianto Termico presente nel Dlgs 192/2005, art.2, comma 1 tricies come modificata dal Dlgs 48/2020.

Tale definizione ha assunto una connotazione generica ed omnicomprensiva e, dall’entrata in vigore del Dlgs 48/2020,  include nel concetto di Impianto Termico anche sistemi e componenti che in passato risultavano esclusi, ad esempio, per taglie di potenza o per combustibile utilizzato.

Dal giugno 2020 assume la connotazione di Impianto Termico qualunque apparecchio e/o sistema fisso destinato al servizio di climatizzazione degli ambienti  tra i quali, ad esempio, stufe, caminetti, termo-cucine, climatizzatori e pompe di calore, senza alcuna soglia di potenza minima.

In tale concetto rientrano anche gli impianti termici, come precisato da ENEA, che sono riattivabili con un intervento di manutenzione.

Fanno eccezione al concetto di Impianto Termico esclusivamente:

  •  gli apparecchi mobili (ad es. condizionatore carrellato, generatore di aria calda mobile, radiatore elettrico su rotelle ecc.);
  • il sistema di produzione individuale di ACS se asservito ad unità immobiliare residenziale o assimilata. (ad es. boiler elettrico, generatore istantaneo di ACS a gas naturale ecc.)

Alla presenza di un Impianto Termico è, come noto, associato l'obbligo di accatastamento dello stesso sul Catasto regionale degli Impianti Termici (CIT), con la compilazione del Libretto, e l'effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione secondo le scadenze previste dal DPR 74/2013.

PRESENZA DELL’ IMPIANTO TERMICO

In caso di presenza di Impianto Termico (ad es. caldaia a gas, pompa di calore, climatizzatore estivo, stufa a combustibili legnosi, ecc.) il certificatore, per poter assegnare la durata decennale, deve aver cura di verificare l'esistenza del Libretto - o dei Libretti - sul CIT per quanto attiene ai servizi energetici di cui l’edificio è dotato e che sono oggetto di modellazione ai fini della classificazione e a verificare che siano state rispettate le disposizioni di cui al Regolamento in merito alle manutenzioni e controlli (DPR 74/2013) e non vi siano prescrizioni ignorate.

Si precisa che il certificatore non ha compiti ispettivi o di vigilanza in tal senso ma è buona prassi evidenziare al momento del rilascio dell’APE eventuali criticità per maggior chiarezza e trasparenza nei confronti del destinatario dell’APE (il futuro acquirente o conduttore) al fine di evitare di essere coinvolti in contenziosi.

Per tali finalità è presente il campo “Informazioni Aggiuntive” in quarta pagina dell’APE che può essere utile per esplicitare criticità e/o vizi.

In caso di mancato rispetto delle norme richiamate non è possibile assegnare la durata decennale e, ai sensi della DGR 24-2360, questo fatto deve essere notificato da parte del certificatore al richiedente l'attestato di prestazione energetica. Tale evidenza può essere riportata nell’informativa al richiedente prevista dal DM 26/6/2015 o nel verbale di sopralluogo obbligatorio controfirmato dal richiedente l’attestato.

Nei casi di rispetto della normativa, inserendo il codice Libretto sull’APE, è possibile assegnare la durata decennale al documento.

ASSENZA DELL’IMPIANTO TERMICO

Nel caso in cui fisicamente non vi siano gli impianti dedicati ai servizi obbligatori oggetto di classificazione, l'unità immobiliare può essere definita priva degli impianti minimi previsti dal DM 26/6/2015 ovvero riscaldamento e, a seconda della destinazione d'uso, produzione di ACS.

Le configurazioni impiantistiche incomplete e quindi prive di componenti indispensabili al funzionamento (radiatori rimossi, pompa di circolazione asportata, caldaia smantellata o non ancora installata ecc.) con adeguata documentazione fotografica possono essere ritenute parte della casistica “impianto assente”. 

Si richiama l’attenzione alla corretta valutazione di altri impianti che possono essere oggetto di modellazione obbligatoria (ad es. illuminazione e trasporto) per gli edifici non residenziali nel rispetto di quanto previsto dal DM 26/6/2015.

in caso di edificio totalmente privo di sistemi e componenti classificabili come Impianto Termico è quindi consentito assegnare la durata decennale vista l'impossibilità fattuale di violare le  disposizioni  regolamentari di cui al DPR 74/2013.

In tali casi il Certificatore deve verificare di aver correttamente modellato, per gli impianti assenti, la casistica "simulato in quanto assente", ciò risulterà dal quadro DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI (cfr. Pag.3 dell'APE).

Deve essere prestata attenzione al fatto che, nel caso di Impianto simulato in quanto assente non è prevista, per vincolo del formato standard nazionale dell'XML, la possibilità di inserire:

- Il codice impianto;

- la data di installazione.

Tali valori non devono quindi comparire sul quadro “DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI” dell ’APE.

Si ricorda, inoltre, che "il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti." e che "Nel caso di loro assenza infatti, si procederà a simulare tali impianti in maniera virtuale, considerando che siano presenti gli impianti standard di cui alla Tabella 1 del paragrafo 5.1 con le caratteristiche ivi indicate." .

Si evidenzia che, nel caso di assenza fisica dell'Impianto Termico e di ricorso all’'impianto virtuale per la classificazione, il passaggio dal fabbisogno di energia netta (EP,nd) al consumo standard di energia primaria (EP) mediante l'uso dei rendimenti di riferimento di cui alla tabella 8 dell’Appendice A all’Allegato 1 del DM "requisiti minimi" e la relativa efficienza dei sottosistemi di utilizzazione di cui alla tabella 7 della stessa Appendice NON è prevista la modellazione degli ausiliari elettrici.

Non deve quindi comparire sull’APE alcuna quota di energia rinnovabile relativamente agli impianti modellati in modo virtuale (EPh,ren ed EPw,ren).

Si consiglia inoltre di specificare nelle note (campo "Informazioni Aggiuntive" a pag.4 dell'APE) che "L'impianto è simulato in quanto assente e quindi non è disponibile il codice impianto" e di predisporre e caricare nella sezione "ulteriore documentazione" del Portale una scansione di una dichiarazione di assenza dell'impianto termico firmata in originale.

Incoerenze metodologiche rispetto al presente chiarimento saranno utilizzate come criterio di selezione per le attività di controllo di ARPA.

In particolare e a titolo non esaustivo saranno oggetto di verifica per violazione metodologica:

- APE con durata decennale privi del codice impianto o con codice impianto non reale;

- APE con durata decennale e codice impianto attribuito solo a parte dei componenti presenti oggetto di obbligo di censimento al CIT;

- APE di unità prive di Impianto Termico e presenza di quote rinnovabili nei relativi indici (EPh,ren ed EPw,ren);

Cordiali saluti.

Lo Staff SIPEE – Regione Piemonte

 

Programma

Corso F_GAS on-line  (organizzato da SMART)

Descrizione

I corsi F_GAS sono normati dal DPR 146/2018 e dal nuovo relgolamento europeo 573/2024 entrato in vigore dall'11 Marzo 2024

DPR 146/2018 (ex reg. 303/08) 

Si riportano nel riquadro le nuove disposizioni che sono entrate in vigore a partire dal 24 Gennaio 2019

DPR 146 DEL 16 NOVEMBRE 2018

Punti importanti

1-      Le persone fisiche soggette all’obbligo di certificazione sono quelle che operano su:

  1. Celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse per:
  • Controllo perdite per sistemi con più gas in quantità superiore a 5 tonn. equivalenti di CO2
  • Recupero gas fluorurati
  • Installazione
  • Riparazione, manutenzione o assistenza
  • Smantellamento
  1. Apparecchiature di protezione antincendio
  • Controllo perdite per sistemi con più gas in quantità superiore a 5 tonn. equivalenti di CO2
  • Recupero gas fluorurati
  • Installazione
  • Riparazione, manutenzione o assistenza
  • Smantellamento

Dopo l’iscrizione al Registro telematico le persone devono sostenere l’esame entro 8 mesi altrimenti l’iscrizione viene cancellata

2-      Le imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra

Dopo l’iscrizione al Registro telematico le persone devono certificarsi entro 8 mesi altrimenti l’iscrizione viene cancellata

3-      Le imprese che forniscono gas fluorurati devono iscriversi al Registro telematico e dal 24/07/2019 devono inserire in Banca dati:

  1. Numero dei certificati delle imprese acquirenti
  2. Quantità e tipologia di gas venduto

4-      Le imprese che forniscono/vendono apparecchiature non ermeticamente sigillate devono iscriversi al Registro telematico e dal 24/07/2019 devono inserire in Banca dati:

  1. Tipologia di apparecchiature
  2. Numero e data del documento di vendita
  3. Anagrafica dell’acquirente
  4. Dichiarazione dell’acquirente che si impegna a far installare l’apparecchiatura da impresa certificata, se l’acquirente è l’impresa certificata il numero di certificato e l’anagrafica dell’utilizzatore finale

5-      Le imprese certificate a seguito dell’installazione di un’apparecchiatura dal 24/09/2019 devono inserire in Banca dati:

  1. Numero e data documento di acquisto apparecchiatura
  2. Anagrafica dell’operatore (proprietario dell’impianto o III delegato)
  3. Data e luogo di installazione
  4. Tipologia di apparecchiatura
  5. Codice di identificazione dell’apparecchiatura
  6. Quantità e tipologia di gas fluorurato eventualmente aggiunto in installazione
  7. Nome e indirizzo impianto di riciclaggio se il gas è stato riciclato o rigenerato
  8. Dati identificativi del tecnico o impresa certificati che hanno fatto l’installazione
  9. Osservazioni

6-      Le imprese certificate a seguito del primo intervento di controllo perdite, manutenzione o riparazione di un’apparecchiatura dal 24/09/2019 devono inserire in Banca dati:

  1. Data e luogo di installazione, se disponibile
  2. Anagrafica dell’operatore (proprietario dell’impianto o III delegato)
  3. Tipologia di apparecchiatura
  4. Codice di identificazione dell’apparecchiatura
  5. Quantità e tipologia di gas fluorurato presente o eventualmente aggiunto
  6. Nome e indirizzo impianto di riciclaggio se il gas è stato riciclato o rigenerato
  7. Dati identificativi del tecnico o impresa certificati che hanno fatto l’intervento
  8. Data e tipologia di intervento effettuato
  9. Quantità e tipologia di gas recuperato nell’intervento
  10. Osservazioni

7-      Le imprese certificate a seguito che eseguono lo smantellamento di un’apparecchiatura dal 24/09/2019 devono inserire in Banca dati:

  1. Data e luogo di smantellamento
  2. Anagrafica dell’operatore (proprietario dell’impianto o III delegato)
  3. Tipologia di apparecchiatura
  4. Codice di identificazione dell’apparecchiatura
  5. Quantità e tipologia di gas fluorurato recuperato nell’intervento
  6. Misure adottate per il recupero e smaltimento del gas
  7. Dati identificativi del tecnico o impresa certificati che hanno fatto l’intervento
  8. Osservazioni

Le imprese certificate devono inserire nella Banca dati le informazioni si controllo perdite, installazione,manutenzione, riparazione o smantellamento entro 30 giorni dall’effettuazione dell’intervento

9-      Le persone fisiche e le imprese che al 24/01/2019 sono iscritte l Registro telematico devono acquisire la certificazione entro il 24/09/2019 altrimenti verranno cancellate dal Registro

10. Le ditte per operare nel settore della refrigerazione devono avere la lettera C attribuita dalla Camera di Commercio (vedasi DPR 37/2018)

Per ogni informazione si prega di consultare il sito http://www.fgas.it/ 

Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra, [che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014]

•    nuovi obblighi di controllo periodico delle perdite anche per le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari, nonché su apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;

•    estensione degli obblighi di certificazione delle persone fisiche che svolgono interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari. Analogamente, l’obbligo di certificazione è stato esteso anche alle imprese che svolgono gli interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di tali apparecchiature;
•    introduzione dell’obbligo di attestato per le persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento d’aria dei veicoli a motore della Direttiva 2006/40/CE oltre che per il recupero di F-gas da tali apparecchiature;
•    nuovo obbligo di attestato per le persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione, controllo delle perdite e recupero di F-gas dai circuiti frigoriferi dei sistemi di condizionamento d'aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
•    i nuovi certificati e attestati verranno rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi sulle diverse apparecchiature coinvolte che contengono F-gas ma anche le sostanze alternative agli F-gas, inclusi i refrigeranti naturali;
•    dal 1° gennaio 2025 è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2.500 per l'assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2030, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2.500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;

•    dal 1° gennaio 2026 è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2.500 per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare Fgas con GWP pari o superiore a 2.500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
•    dal 1° gennaio 2032 è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 750 per l'assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers (refrigeratori). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
 

Requisiti

Iscrizione al Registro F-GAS di I categoria

Si precisa che l'ottenimento del patentino, non dà diritto all'acquisizione della lettera C in camera di commercio. Per ottenere la lettera C valgono sempre i requisiti richiesti dalla Camera commercio.

Si precisa inoltre che per effetture l'esame il candidato dovrà compilare una  DICHIARAZIONE CANDIDATO dove verrà indicato che ".... la partecipazione all’esame ha carattere di urgenza per impegni professionali da rispettare..."

Per effetture l'esame il candidato dovrà rispettare le disposizioni di sicurezza da come indicato dai Decreti Ministeriali e Regionali in vigore.

Inoltre dovrà sottoscrivere Linea Guida per lo svolgimento degli esami di certificazione in presenza 

I documenti da sottoscrivere saranno inviati a seguito di adesione al corso.

Costo

700+IVA(22%

Date e orari

Date Esame:anno 2024- 2025 (*)

 

- 08 Novembre 2024 e 09 Novembre PARTE PRATICA (a partire dalle ore 7.45 su appuntamento)

- 13 Dicembre 2024 e 14 Dicembre PARTE PRATICA (a partire dalle ore 7.45 su appuntamento)

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24 Gennaio 2025 e 25 Gennaio 2025 PARTE PRATICA (a partire dalle ore 7.45 su appuntamento)

21 Febbraio 2025 e 22 Febbraio 2025 PARTE PRATICA (a partire dalle ore 7.45 su appuntamento)

21 Marzo 2025 e 22 Marzo 2025 PARTE PRATICA (a partire dalle ore 7.45 su appuntamento)

18 Aprile 2025 e 19 Aprile 2025 PARTE PRATICA (a partire dalle ore 7.45 su appuntamento

(*): per chi avesse necessità particolari e tali da non rientrare nelle date indicate è pregato di contattare la segreteria per analizzare le soluzioni possibili

Il corso,  per la parte registrata, si svolge on-line e può essere fruito dal candidato in qualsiasi modalità (pc, tablet, cellulare) ed a qualsiasi ora

L'esame si svolgerà per intero ed indipendentemente dalle decisioni degli enti organizzatori del corso, seguendo le disposizioni di ACCREDIA e secondo le modalità stabilite dall'ente di certificazione. La prova si svolgerà in due step:

step 1. test on line su piattaforma Moodle  (erogazione di 30 domande  e risposte a scelta multipla), su prenotazione del candidato all'interno delle date concordate con la commissione di esame. E' necessario superare la fase dei test per accedere alla prova pratica (18 risposte esatte su 30 formulate). La prova Teorica di esame inizierà con la registrazione ed accesso su  piattaforma web al fine di attivare il riconoscimento dell'identità del candidato (sarà comunicata, sessione per sessione la data, l'ora di inizio ed il link della piattaforma a cui accedere). Alla piattaforma si potrà accedere  tramite proprio pc o telefonino. Terminata l'identificazione il candidato  potrà accedere all’esame che sarà reso disponibile e fruibile per l'ora indicata.

Per accedere all’esame si tornerà nella piattaforma  dove è stato registrato il corso (www.smart2t.it==> ACCEDI è User:xxxxxxx è psw:xxxxxxx già noti)

Step 2. prova pratica. La prova pratica inzia con la prova di saldo brasatura su tubo di rame di piccole dimensioni (tipicamente 16 o 18 mm). Quindi la prova pratica continua e si effettuerà in presenza di un sistema di refrigerazione operativo, idoneo alla prova pratica stessa, su prenotazione da parte del candidato che dovrà recarsi presso la sede di esame concordata.

Il superamento dell’esame finale da diritto alla certificazione cat. 1 secondo il nuovo DPR 146/2018  (*), per svolgere qualsiasi attività su qualunque tipo di impianto di refrigerazione, condizionamento dell’aria e pompa di calore.

In caso di non superamento d’esame per due volte consecutive, sarà possibile effettuare una terza prova nella sessione successiva con un costo aggiuntivo di 300,00 €.

NB. La certificazione F-GAS è valida 10 anni, vedasi regolamenti . Il patentino deve essere rinnovato ogni anno (versamento per l’ente di certificazione della quota annuale richiesta).

Si accede all’esame previa consegna delle domande di iscrizione al corso ed all’esame stesso (modulo dell’ente di certificazione) in formato originale, da consegnarsi al più tardi in sede di esame unitamente ad una foto formato tessera + copia della carta di identità (o documento di riconoscimento legale). Il candidato all’esame potrà accedere allo stesso dotato dei DPI di sua proprietà (scarpe antinfortunistiche, mascherina, occhiali per saldo brasatura, quanti, grembiule anti fuoco e protezione personale)

nota(*): l’esame di certificazione F-GAS richiede, l’effettuazione delle prove indicate su un sistema di climatizzazione e una prova di saldo brasatura.

Sede

corso on-line

Attestati

Patentino f_gas a seguito del superamento dell'esame

Posti ancora disponibili

5 posti

Data chiusura

Martedì, 31 Dicembre, 2024

Per iscriversi al corso è necessario effettuare il login oppure registrarsi al sito.