Aggiornamento FER - 2024 on-line

Ore

16 ore

Descrizione

Ai sensi delle Linee guida per uno standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (Fer)- ai sensi D.Lgs.28/2011, Conferenza Stato-Regione del 22 dicembre 2016. 

Aggiornamento obbligatorio per tutti i soggetti abilitati all’installazione e manutenzione straordinaria di impianti FER, che sono tenuti, ai sensi del comma 1, lett. F) dell’allegato 4 del decreto 3 marzo 2011 a partecipare obbligatoriamente ad attività formative di aggiornamento a garanzia della validità e mantenimento della qualificazione. Per coloro che sono già abilitati a decorrere dal giorno 1 agosto 2013, debbono fare l'aggiornamento previsto ed all’interno di questa attività devono effettuare una verifica di apprendimento (questionario).

Premessa

La proposta formativa innovativa  all’interno del progetto e_SMART, condivisa con SAF ITALIA S.A.S. DI RESTIFO PECORELLA BIAGIO & C, è quella d fornire attraverso la FaD un livello di aggiornamento flessibile in riferimento sia al tempo (*), sia allo spazio (fruibile da qualsiasi luogo avente una connessione internet o telefonica).

L’iscrizione al corso da diritto sia alla fruizione (ripetuta) delle lezioni registrate,

(*): La FaD asincrona è fruibile a qualsiasi ora sulla base delle esigenze dell’iscritto su tutto il territorio nazionale.Prima di affrontare l'esame, l'iscritto dovrà rendere evidente di aver frequento l'intero corso sottoscrivendo apposito documento fornito dall'ente.

Si prega innanzitutto di porre attenzione alla definizione di Impianto Termico presente nel Dlgs 192/2005, art.2, comma 1 tricies come modificata dal Dlgs 48/2020.

Tale definizione ha assunto una connotazione generica ed omnicomprensiva e, dall’entrata in vigore del Dlgs 48/2020,  include nel concetto di Impianto Termico anche sistemi e componenti che in passato risultavano esclusi, ad esempio, per taglie di potenza o per combustibile utilizzato.

Dal giugno 2020 assume la connotazione di Impianto Termico qualunque apparecchio e/o sistema fisso destinato al servizio di climatizzazione degli ambienti  tra i quali, ad esempio, stufe, caminetti, termo-cucine, climatizzatori e pompe di calore, senza alcuna soglia di potenza minima.

In tale concetto rientrano anche gli impianti termici, come precisato da ENEA, che sono riattivabili con un intervento di manutenzione.

Fanno eccezione al concetto di Impianto Termico esclusivamente:

  •  gli apparecchi mobili (ad es. condizionatore carrellato, generatore di aria calda mobile, radiatore elettrico su rotelle ecc.);
  • il sistema di produzione individuale di ACS se asservito ad unità immobiliare residenziale o assimilata. (ad es. boiler elettrico, generatore istantaneo di ACS a gas naturale ecc.)

Alla presenza di un Impianto Termico è, come noto, associato l'obbligo di accatastamento dello stesso sul Catasto regionale degli Impianti Termici (CIT), con la compilazione del Libretto, e l'effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione secondo le scadenze previste dal DPR 74/2013.

PRESENZA DELL’ IMPIANTO TERMICO

In caso di presenza di Impianto Termico (ad es. caldaia a gas, pompa di calore, climatizzatore estivo, stufa a combustibili legnosi, ecc.) il certificatore, per poter assegnare la durata decennale, deve aver cura di verificare l'esistenza del Libretto - o dei Libretti - sul CIT per quanto attiene ai servizi energetici di cui l’edificio è dotato e che sono oggetto di modellazione ai fini della classificazione e a verificare che siano state rispettate le disposizioni di cui al Regolamento in merito alle manutenzioni e controlli (DPR 74/2013) e non vi siano prescrizioni ignorate.

Si precisa che il certificatore non ha compiti ispettivi o di vigilanza in tal senso ma è buona prassi evidenziare al momento del rilascio dell’APE eventuali criticità per maggior chiarezza e trasparenza nei confronti del destinatario dell’APE (il futuro acquirente o conduttore) al fine di evitare di essere coinvolti in contenziosi.

Per tali finalità è presente il campo “Informazioni Aggiuntive” in quarta pagina dell’APE che può essere utile per esplicitare criticità e/o vizi.

In caso di mancato rispetto delle norme richiamate non è possibile assegnare la durata decennale e, ai sensi della DGR 24-2360, questo fatto deve essere notificato da parte del certificatore al richiedente l'attestato di prestazione energetica. Tale evidenza può essere riportata nell’informativa al richiedente prevista dal DM 26/6/2015 o nel verbale di sopralluogo obbligatorio controfirmato dal richiedente l’attestato.

Nei casi di rispetto della normativa, inserendo il codice Libretto sull’APE, è possibile assegnare la durata decennale al documento.

ASSENZA DELL’IMPIANTO TERMICO

Nel caso in cui fisicamente non vi siano gli impianti dedicati ai servizi obbligatori oggetto di classificazione, l'unità immobiliare può essere definita priva degli impianti minimi previsti dal DM 26/6/2015 ovvero riscaldamento e, a seconda della destinazione d'uso, produzione di ACS.

Le configurazioni impiantistiche incomplete e quindi prive di componenti indispensabili al funzionamento (radiatori rimossi, pompa di circolazione asportata, caldaia smantellata o non ancora installata ecc.) con adeguata documentazione fotografica possono essere ritenute parte della casistica “impianto assente”. 

Si richiama l’attenzione alla corretta valutazione di altri impianti che possono essere oggetto di modellazione obbligatoria (ad es. illuminazione e trasporto) per gli edifici non residenziali nel rispetto di quanto previsto dal DM 26/6/2015.

in caso di edificio totalmente privo di sistemi e componenti classificabili come Impianto Termico è quindi consentito assegnare la durata decennale vista l'impossibilità fattuale di violare le  disposizioni  regolamentari di cui al DPR 74/2013.

In tali casi il Certificatore deve verificare di aver correttamente modellato, per gli impianti assenti, la casistica "simulato in quanto assente", ciò risulterà dal quadro DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI (cfr. Pag.3 dell'APE).

Deve essere prestata attenzione al fatto che, nel caso di Impianto simulato in quanto assente non è prevista, per vincolo del formato standard nazionale dell'XML, la possibilità di inserire:

- Il codice impianto;

- la data di installazione.

Tali valori non devono quindi comparire sul quadro “DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI” dell ’APE.

Si ricorda, inoltre, che "il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti." e che "Nel caso di loro assenza infatti, si procederà a simulare tali impianti in maniera virtuale, considerando che siano presenti gli impianti standard di cui alla Tabella 1 del paragrafo 5.1 con le caratteristiche ivi indicate." .

Si evidenzia che, nel caso di assenza fisica dell'Impianto Termico e di ricorso all’'impianto virtuale per la classificazione, il passaggio dal fabbisogno di energia netta (EP,nd) al consumo standard di energia primaria (EP) mediante l'uso dei rendimenti di riferimento di cui alla tabella 8 dell’Appendice A all’Allegato 1 del DM "requisiti minimi" e la relativa efficienza dei sottosistemi di utilizzazione di cui alla tabella 7 della stessa Appendice NON è prevista la modellazione degli ausiliari elettrici.

Non deve quindi comparire sull’APE alcuna quota di energia rinnovabile relativamente agli impianti modellati in modo virtuale (EPh,ren ed EPw,ren).

Si consiglia inoltre di specificare nelle note (campo "Informazioni Aggiuntive" a pag.4 dell'APE) che "L'impianto è simulato in quanto assente e quindi non è disponibile il codice impianto" e di predisporre e caricare nella sezione "ulteriore documentazione" del Portale una scansione di una dichiarazione di assenza dell'impianto termico firmata in originale.

Incoerenze metodologiche rispetto al presente chiarimento saranno utilizzate come criterio di selezione per le attività di controllo di ARPA.

In particolare e a titolo non esaustivo saranno oggetto di verifica per violazione metodologica:

- APE con durata decennale privi del codice impianto o con codice impianto non reale;

- APE con durata decennale e codice impianto attribuito solo a parte dei componenti presenti oggetto di obbligo di censimento al CIT;

- APE di unità prive di Impianto Termico e presenza di quote rinnovabili nei relativi indici (EPh,ren ed EPw,ren);

Cordiali saluti.

Lo Staff SIPEE – Regione Piemonte

 

Programma

Il corso è unico per tutte le tecnologie:

Argomenti del corso

A norma del comma 1, lett. f dell’allegato 4 al D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28, che prevede l’erogazione anche a mezzo FAD dell’aggiornamento obbligatorio, gli argomenti del corso si riferiscono a:

  • sistemi solari fotovoltaici,
  • pompe di calore e sistemi di refrigerazione,
  • sistemi solari termici,
  • generatori di calore, caminetti e stufe a biomassa,
  • sistemi geotermici poco profondi, a bassa entalpia.

Requisiti

AGGIORNAMENTO FER OBBLIGATORIO

Dal 4° agosto 2013,coloro che abbiano inteso od intendano abilitarsi ai sensi di quanto previsto dall’art.4 del DM 37 2008, devono conseguire la qualificazione di installatore e di manutentore straordinario di impianti F.E.R. ai sensi del Dlgs 28/2011, e dello standard formativo della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Per colore invece che sono già in possesso dell’abilitazione prevista dal suddetto articolo 4, antecedente al 4 Agosto 2013 è sufficiente frequentare i percorsi di aggiornamento, come precisato nella lettera circolare  del ministero dello sviluppo economico del 6 Febbraio 2014.

L’aggiornamento obbligatorio viene erogato secondo quanto previsto dal punto 5 dello standard formativo per le attività di installazione, manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER). Fra questi anche gli impianti frigoriferi o di condizionamento che hanno una pompa di Calore 

Il conseguimento dell’attestato, che ha una validità di tre anni, avviene successivamente alla frequenza  del 100% delle ore ed al superamento del TEST finale.

Si precisa che il presente attestato non abilita i soggetti che necessitano del corso di formazione di 80h.

Data l'emergenza sanitaria che sta colpendo tutti i settori produttivi, anche Smart Srl, vuole favorire ed agevolare la propria clientela che comuqnue ha necessità di effettuare l'aggiornamento FER previsto dalla normativa nazionale vigente.

Per questo motivo abbiamo ideato un nuovo modello di erogazione di questo corso,dove le lezioni  vengono erogate online e potranno esser fruite comdomante casa o dal proprio ufficio.

Quali sono i vantaggi?

  1. Le lezioni puoi rivederle tutte le volte che hai necessità
  2. Il test lo esegui sempre online inviato a fine corso
  3. Non devi condividere 1h ore di aula, aumentando il rischio di contagio in caso di influenza o Covid
  4. La FaD asincrona è fruibile a qualsiasi ora sulla base delle esigenze dell’iscritto su tutto il territorio nazionani.

L'attestrato verrà rilasciato a seguito verifica di aver frequentato per intero le ore di corso (attraverso una apposita dichiarazione) ed aver superato l'esame.

AGGIORNAMENTO FER OBBLIGATORIO
Dal 4° agosto 2013, coloro che abbiano inteso od intendano abilitarsi ai sensi di quanto previsto dall’art.4 del DM 37 2008, devono conseguire la qualificazione di installatore e di manutentore straordinario di impianti F.E.R. ai sensi del Dlgs 28/2011, e dello standard formativo della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Per coloro invece che sono già in possesso dell’abilitazione prevista dal suddetto articolo 4, antecedente al 4 Agosto 2013 è sufficiente frequentare i percorsi di aggiornamento, come precisato nella lettera circolare del ministero dello sviluppo economico del 6 Febbraio 2014.

L’aggiornamento obbligatorio viene erogato secondo quanto previsto dal punto 5 dello standard formativo per le attività di installazione, manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER). Pertanto la durata minima dell’aggiornamento è pari a 16 ore (*), realizzabili anche in FaD.

Il conseguimento dell’attestato, che ha una validità di tre anni, avviene successivamente alla frequenza  del 100% delle ore ed al superamento del TEST finale.

(**): per tutti coloro che hanno conseguito la qualificazione di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. 28/2011 sono tenuti a frequentare le attività formative ogni 3 anni.

Il presente attestato non ha valore per i soggetti che non rientrano nelle disposizioni di legge citate e non abilita i soggetti che necessitano del corso di formazione di 80h+5 di esame.

 

Costo

190+IVA 22%

Date e orari

16 ore – on-line  Fruibili sulla base delle esigenze dell'iscritto.

La pre-iscrizione è libera e senza impegno e diventerà operativa a seguito del pagamento della cifra concordata.

Coloro che avranno completato la frequenza per l’intera durata del corso (16h), dovranno sottoscrivere una dichiarazione  compilando per ciascuna voce la durata di fruizione delle lezioni fino al raggiungimento delle ore concordate.

Terminata la frequenza verrà proposta dall’organizzazione un apposito test per accertare il profitto maturato. Il test sarà proposto od in modalità on-line (invio tramite email) oppure accedendo alla piattaforma di erogazione TEST in orario concordato e dopo aver adempiuto al riconoscimento del candidato (collegamento su piattaforma web con videocamera e carta di Identità); oppure nel caso di diversa situazione da concordare con il committente, verrà inviata alla email dell’iscritto il test in formato PDF, avendo garantita la fase di riconoscimento ed identificazione a livello locale per garantire la correttezza dell’esame.

Corso on-line fruibile negli orari ed  in base alle esigenze dell'utente. il corso si svolge su piattaforma Moodle che gestisce pacchetti SCORM.

SCORM è l’acronimo di “Shareable Content Object Reference Model” ed è un modello di riferimento largamente diffuso per contenuti e-learning. Lo SCORM è un insieme di standard e di protocolli che fanno in modo che un dato contenuto formativo sia catalogabiletracciabile. Ad ogni buon conto chi frequenta il corso FER promosso da ST&T srl a socio unico (SMART), al termine del corso stesso,  prima di ricevere l'attestato dovrà sottoscrivere dichiarazione di frequenza delle 16 ore di formazione e rendere evidente l'effettiva frequenza delel 16h del corso FER. Pertanto l’attestato verrà rilasciato a seguito di verifica che le 16h di aggiornamento siano state interamente frequentate (verifica su piattaforma FaD attraverso lo standard SCORM). NON SARA' RILASCIATO L'ATTESTATO SE LO SCORM NON CERTIFICA L'EFFETTIVO COMPLETMENTO DELLE 16h

Sede

corso on-line

Attestati

Frequenza con profitto

Posti ancora disponibili

8 posti

Data chiusura

Martedì, 31 Dicembre, 2024

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