Ore
Descrizione
Descrizione (il corso è stato autorizzato da parte della regione Piemonte)
Corso di formazione di Certificatore Energetico per la valutazione della prestazione energetica degli edifici finalizzata al rilascio di Attestati di prestazione energetica" Il corso è in attesa di riconoscimento da parte della Regine Piemonte. D.D. 15 maggio 2019, n. 289 Approvazione della nuova "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione regionale allo svolgimento dei corsi di formazione per la valutazione della prestazione energetica degli edifici finalizzata al rilascio di Attestati di prestazione energetica" Possono accedere al corso tutti coloro che non hanno avuto modo di completare ed integrare la formazione prima dell'entrata in vigore del DPR 75/2013. Per tutti coloro che non rietrano in questo criterio è prevista la frequenza del corso da 80h. A cui vanno aggiunte 4h di normative regionali
1 Riferimenti legislativi
- Dlgs.192/2005
- DPR 75/2013
- DM 26/06/2015
- D.G.R. n. 14‐2119 del 21/09/2015 rettificata dalla D.G.R. 24‐2360 del 02/11/20151
- DGR 43‐8097 del 14/12/20182
Corso di formazione (80+4 ore)
Programma del corso di formazione
Il programma del corso di formazione è riportato all’Allegato A‐3.
Sono da considerarsi contenuti minimi del programma del corso:
1. gli argomenti trattati, indicati nell’Allegato citato, ripartiti nei moduli formativi individuati,
2. la durata di 40 ore complessive ad esclusione dell’esame finale (40 ore dello schema nazionale di cui al DPR 75/2014 raccordo formativoi).
Tali contenuti minimi possono essere ampliati al fine di garantire un offerta formativa aggiornata con particolare riguardo all’evoluzione della normativa tecnica impiegata come metodologia ufficiale di calcolo della prestazione degli edifici e agli aspetti pratici operativi, ad esempio riguardanti l’acquisizione dei dati in situ, l’utilizzo di strumentazione particolare e dei software di calcolo.
Allegato A-3
Contenuto minimo del Programma del corso di Formazione- Raccordo formativo (minimo ore 40).
Data prevista di inizio corso: lunedì 1 Aprile 2024
Sede di svolgimento: modalità streaming / oppure c.so Siracusa 10 c/o ST&T( SMART) secondo le modalità stabilite dalal Regione Piemonte
Il corso è organizzato per essere fruito per 16 ore in Presenza /modalità streaming e coprendo tutti gli argomenti del programma
Le restanti 24 ore saranno fruite in FAD asincrona (che in realtà copre un ambito orario più vasto)
Si prega innanzitutto di porre attenzione alla definizione di Impianto Termico presente nel Dlgs 192/2005, art.2, comma 1 tricies come modificata dal Dlgs 48/2020.
Tale definizione ha assunto una connotazione generica ed omnicomprensiva e, dall’entrata in vigore del Dlgs 48/2020, include nel concetto di Impianto Termico anche sistemi e componenti che in passato risultavano esclusi, ad esempio, per taglie di potenza o per combustibile utilizzato. Dal giugno 2020 assume la connotazione di Impianto Termico qualunque apparecchio e/o sistema fisso destinato al servizio di climatizzazione degli ambienti tra i quali, ad esempio, stufe, caminetti, termo-cucine, climatizzatori e pompe di calore, senza alcuna soglia di potenza minima. In tale concetto rientrano anche gli impianti termici, come precisato da ENEA, che sono riattivabili con un intervento di manutenzione. Fanno eccezione al concetto di Impianto Termico esclusivamente:
Alla presenza di un Impianto Termico è, come noto, associato l'obbligo di accatastamento dello stesso sul Catasto regionale degli Impianti Termici (CIT), con la compilazione del Libretto, e l'effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione secondo le scadenze previste dal DPR 74/2013. PRESENZA DELL’ IMPIANTO TERMICO In caso di presenza di Impianto Termico (ad es. caldaia a gas, pompa di calore, climatizzatore estivo, stufa a combustibili legnosi, ecc.) il certificatore, per poter assegnare la durata decennale, deve aver cura di verificare l'esistenza del Libretto - o dei Libretti - sul CIT per quanto attiene ai servizi energetici di cui l’edificio è dotato e che sono oggetto di modellazione ai fini della classificazione e a verificare che siano state rispettate le disposizioni di cui al Regolamento in merito alle manutenzioni e controlli (DPR 74/2013) e non vi siano prescrizioni ignorate. Si precisa che il certificatore non ha compiti ispettivi o di vigilanza in tal senso ma è buona prassi evidenziare al momento del rilascio dell’APE eventuali criticità per maggior chiarezza e trasparenza nei confronti del destinatario dell’APE (il futuro acquirente o conduttore) al fine di evitare di essere coinvolti in contenziosi. Per tali finalità è presente il campo “Informazioni Aggiuntive” in quarta pagina dell’APE che può essere utile per esplicitare criticità e/o vizi. In caso di mancato rispetto delle norme richiamate non è possibile assegnare la durata decennale e, ai sensi della DGR 24-2360, questo fatto deve essere notificato da parte del certificatore al richiedente l'attestato di prestazione energetica. Tale evidenza può essere riportata nell’informativa al richiedente prevista dal DM 26/6/2015 o nel verbale di sopralluogo obbligatorio controfirmato dal richiedente l’attestato. Nei casi di rispetto della normativa, inserendo il codice Libretto sull’APE, è possibile assegnare la durata decennale al documento. ASSENZA DELL’IMPIANTO TERMICO Nel caso in cui fisicamente non vi siano gli impianti dedicati ai servizi obbligatori oggetto di classificazione, l'unità immobiliare può essere definita priva degli impianti minimi previsti dal DM 26/6/2015 ovvero riscaldamento e, a seconda della destinazione d'uso, produzione di ACS. Le configurazioni impiantistiche incomplete e quindi prive di componenti indispensabili al funzionamento (radiatori rimossi, pompa di circolazione asportata, caldaia smantellata o non ancora installata ecc.) con adeguata documentazione fotografica possono essere ritenute parte della casistica “impianto assente”. Si richiama l’attenzione alla corretta valutazione di altri impianti che possono essere oggetto di modellazione obbligatoria (ad es. illuminazione e trasporto) per gli edifici non residenziali nel rispetto di quanto previsto dal DM 26/6/2015. in caso di edificio totalmente privo di sistemi e componenti classificabili come Impianto Termico è quindi consentito assegnare la durata decennale vista l'impossibilità fattuale di violare le disposizioni regolamentari di cui al DPR 74/2013. In tali casi il Certificatore deve verificare di aver correttamente modellato, per gli impianti assenti, la casistica "simulato in quanto assente", ciò risulterà dal quadro DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI (cfr. Pag.3 dell'APE). Deve essere prestata attenzione al fatto che, nel caso di Impianto simulato in quanto assente non è prevista, per vincolo del formato standard nazionale dell'XML, la possibilità di inserire: - Il codice impianto; - la data di installazione. Tali valori non devono quindi comparire sul quadro “DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI” dell ’APE. Si ricorda, inoltre, che "il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti." e che "Nel caso di loro assenza infatti, si procederà a simulare tali impianti in maniera virtuale, considerando che siano presenti gli impianti standard di cui alla Tabella 1 del paragrafo 5.1 con le caratteristiche ivi indicate." . Si evidenzia che, nel caso di assenza fisica dell'Impianto Termico e di ricorso all’'impianto virtuale per la classificazione, il passaggio dal fabbisogno di energia netta (EP,nd) al consumo standard di energia primaria (EP) mediante l'uso dei rendimenti di riferimento di cui alla tabella 8 dell’Appendice A all’Allegato 1 del DM "requisiti minimi" e la relativa efficienza dei sottosistemi di utilizzazione di cui alla tabella 7 della stessa Appendice NON è prevista la modellazione degli ausiliari elettrici. Non deve quindi comparire sull’APE alcuna quota di energia rinnovabile relativamente agli impianti modellati in modo virtuale (EPh,ren ed EPw,ren). Si consiglia inoltre di specificare nelle note (campo "Informazioni Aggiuntive" a pag.4 dell'APE) che "L'impianto è simulato in quanto assente e quindi non è disponibile il codice impianto" e di predisporre e caricare nella sezione "ulteriore documentazione" del Portale una scansione di una dichiarazione di assenza dell'impianto termico firmata in originale. Incoerenze metodologiche rispetto al presente chiarimento saranno utilizzate come criterio di selezione per le attività di controllo di ARPA. In particolare e a titolo non esaustivo saranno oggetto di verifica per violazione metodologica: - APE con durata decennale privi del codice impianto o con codice impianto non reale; - APE con durata decennale e codice impianto attribuito solo a parte dei componenti presenti oggetto di obbligo di censimento al CIT; - APE di unità prive di Impianto Termico e presenza di quote rinnovabili nei relativi indici (EPh,ren ed EPw,ren); Cordiali saluti. Lo Staff SIPEE – Regione Piemonte |
Programma
Allegato A-3
il corso è on-line e inizia, al raggiungimento delle 10 iscrizioni ed è fruito a qualsiasi ora. Contenuto minimo del Programma del corso di Formazione
Per la parte streaming Data prevista di inizio corso (presunta): lunedì 30 ottobre 2023
Sede di svolgimento: on-LINE (od in c.so Siracusa 10 c/o ST&T( SMART), secondo le decisioni della regione Piemonte
Il corso è organizzato per essere fruito per 16 ore in Presenza o DIRETTA STREAMING in modo da coprire tutti gli argomenti del programma
Le restanti 24 ore saranno fruite in FAD (che in realtà copre un ambito orario più vasto)
Allegato 3_Lezioni in presenza (come da disposizioni regionali)
Contenuto minimo del Programma del corso di Formazione (minimo ore 40).
Data prevista di inizio corso: lunedì 1 Aprile 2024
Sede di svolgimento: ON-LINE (oppure in c.so Siracusa 10 c/o ST&T( SMART), secondo le disposizioni regionali in merito)
Il corso è organizzato per essere fruito per 16 ore in Presenza e coprendo tutti gli argomenti del programma
Le restanti 24 ore saranno fruite in FAD (che in realtà copre un ambito orario più vasto)
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Allegato 4_Lezioni in FAD Asincrona
CORSO: CERTIFICATORE ENERGETICO DEGLI EDIFICI - aggiornato ai sensi del DPR 75/2013 | ||||
Codice corso: certificatore energetico La Fad potrà essere fruita in orari a scelta del candidato iscritto (nota: le ore in FaD superano il monte ore richiesto dal percorso Formativo in quanto le registrazioni raggiungono le 60 ore complessive) | ||||
Titolo modulo di e.learnng |
Durata Registrazione | Rif. Corso certificatori en. | ||
Autore: Vincenzo Corrado |
2h 0m 1s | Supporto al moduli 2 e 5 | ||
Autore: Alfonso Capozzoli |
3h 11m 42s | Supporto ai moduli 2 e 4 | ||
Autore: Vincenzo Corrado |
2h 06m 55s | Supporto ai moduli 2 e 5 | ||
Autore: Anna Pellegrino |
2h 12m 17s | Supporto ai moduli 2 e 4 | ||
Autore: Vincenzo Corrado |
1h 22m 52s | Supporto al modulo 2 | ||
Autore: Simona Paduos |
5h 5m 15s | Supporto al modulo 4 | ||
Autore: Simona Paduos |
2h 14m 17s | Supporto al modulo 4 | ||
Autore: Cristina Becchio |
1h 46m 47s | Supporto al modulo 7 | ||
Autore: Cristina Becchio |
42m 00s | Supporto al modulo 7 | ||
Autore: Enrico Fabrizio |
2h 04m 22s | Supporto al modulo 5 | ||
Autori: Enrico Fabrizio, Alfonso Capozzoli |
2h 22m 48s | Supporto al modulo 7 | ||
Autore: Anna Pellegrino |
3h 01m 51s | Supporto ai moduli 2 e 4 | ||
Autore: Anna Pellegrino |
1h 19m 49s | Supporto al modulo 1 | ||
Autore: Luca Rollino |
2h 10m 08s | Supporto al modulo 6 | ||
Autore: Simona Paduos |
3h 04m 11s | Supporto ai moduli 1e 9 | ||
Autore: Ilaria Ballarini |
2h 9m 12s | Supporto al modulo 9 | ||
L’imputazione dei dati nel sistema informativo regionale: Sicee (2:34:44) Autore: Luca Rollino [Realizzatore del SICEE: CSI-Piemonte, aggiornato al SIPEE, Sistema Informativo per la Prestazione Energetica degli Edifici (SIPEE) accessibile tramite SPID] |
2h 34m 44s | Da integrare con le recenti disposizioni sipee | ||
Autore: Alice Gorrino |
4h 14m 32s | Supporto ai moduli 2, 7 e 8 | ||
Autore: Alice Gorrino |
1:55:45 | Supporto al modulo 8 | ||
Reperimento dati involucro ed impianti (31:56) Inserimento dati involucro (36:35) Inserimenti dato impianto (35:09) Inserimento dati in docet (32:46) Elaborazione dei dati (32:58) Definizione interventi di riqualificazione (56:15) La valutazione energetica d’esercizio (35:52) Autore: Ilaria Ballarini |
4h 21m 31s | Supporto ai moduli 4, 5 | ||
Autore: Luca Rollino |
2h 01m 12s | Supporto al modulo 9 | ||
Autore: Alfonso Capozzoli, Vincenzo Corrado, Luca Rollino |
3h 09m 09s | Supporto ai moduli 1 |
Requisiti
Chi può partecipare al corso
Possono frequentare i corsi di cui alla presente procedura i soggetti che hanno i requisiti di cui all’Allegato
A‐6 (soggetti iscritti ad Ordini e Collegi professionali) e di cui all’Allegato A‐7 (soggetti non iscritti ad Ordini e Collegi professionali) salvo quanto meglio specificato al successivo paragrafo 6.2.
chi ritiene di dover integrare la formazione dei tecnici di cui al DPR 75/20215 art.2 comma 3 (in possesso di una laurea o diploma ed iscritti ad ordini o collegi) che ritengono di essere carenti in materia di progettazione di edifici ed impianti al fine di consetire di redigere una APE anche in campi di attività in cui non hanno competenze progettauali;
chi intende completare, mediante corso di raccordo formativo, la qualificazione dei soggetti che risultano essere in possesso dei requisiti di cui al DPR 75/2013 e di un attestato di frequenza di un precedente corso di formazioone autorizzato ma non dispongono di un attestato di superamento dell'esame di profitto.
Esame di profitto del corso di formazione
I tecnici abilitati di cui all’articolo 2 del DPR 75/2013 in possesso dei titoli di studio di cui al comma 3 con competenze parziali sul sistema fabbricato‐impianto tecnico e quelli di cui all’articolo 4 dello stesso decreto dotati di un titolo di studio ricompreso tra quelli elencati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo citato, possono redigere autonomamente un attestato di prestazione energetica solo dopo aver frequentato un corso di formazione e aver sostenuto positivamente la relativa verifica finale.
Ai sensi del par. 3.3 dell’Allegato A della DGR 24‐2360 del 02/11/2015, i soggetti formatori organizzano la verifica finale consistente nello svolgimento di una prova scritta e nella redazione, mediante l’impiego della procedura informatizzata e sulla base di una casistica significativa, di un attestato di prestazione energetica.
Alla verifica finale possono essere ammessi solo coloro che hanno frequentato almeno l’80% delle ore complessive previste.
La verifica finale è composta da due fasi.
a) Prova scritta
Ai candidati viene assegnato un test a risposta chiusa diretto a valutare la comprensione degli argomenti trattati nel corso.
Tale test ha lo scopo di valutare la conoscenza delle materie illustrate, a livello teorico e pratico, e la
capacità di risolvere problemi semplici legati alla definizione delle principali grandezze termodinamiche ed economiche coinvolte nel processo di valutazione della prestazione energetica e di individuazione delle raccomandazioni migliorative delle prestazioni energetiche degli edifici.
Per lo svolgimento della prova scritta devono essere adottate le seguenti modalità:
- il test deve contenere un minimo di 30 domande con risposta multipla chiusa (4 risposte alternative);
- il tempo concesso per la prova è indicativamente pari a 2 minuti per domanda;
- il punteggio finale è espresso su base centesimale (x/100) ed è calcolato con la seguente formula:
Punteggio = [(N. risposte corrette x 3 – N. risposte errate) x 100 / (N. domande x 3)]
Il voto minimo per l’accesso alla successiva fase orale è pari a: 60/100.
b) Redazione di un APE
Il candidato ammesso alla prova orale deve illustrare alla Commissione, mediante l’esposizione di un caso di studio, le modalità di valutazione della prestazione energetica di un edificio e la conseguente redazione dell’attestato di prestazione energetica.
A tal fine, prima di sostenere la prova orale, deve aver analizzato un edificio di sua scelta utilizzando le procedure di calcolo previste ai paragrafi 3.1 e 3.2 del DM 26 giugno 2015 con l’esclusione dell’applicazione del metodo semplificato.
Il candidato deve quindi presentarsi alla sessione con una tesina riguardante il caso studio che riporti e documenti in modo ampio ed esplicito:
- le modalità di reperimento dei dati di ingresso (geometrici, fisici, impiantistici, climatici ecc.) con
disegni e eventuali fotografie dell’edificio;
- la determinazione, mediante l’esplicitazione di tutti i dati intermedi e dei principali risultati dei
calcoli, degli indici energetici della prestazione energetica, globale e parziale, rinnovabile e non
rinnovabile, mediante l'applicazione delle metodologie previste;
- l’individuazione degli output utili all’introduzione nella procedura telematica del SIPEE dei dati
necessari alla redazione dell’APE per ottenere la classificazione dell'edificio e produrre il
documento finale in formato PDF.
La relazione (tesina), in forma cartacea, deve essere presentata, mediante un colloquio, alla Commissione che la assume agli atti. Nel corso dell’esposizione orale la Commissione verifica che il candidato abbia appreso il percorso procedurale e metodologico per la corretta valutazione delle prestazioni e per la corretta redazione di un attestato tenendo conto della legislazione e delle normative tecniche ed attuative in vigore. La Commissione approfondisce altresì le conoscenze generali del candidato nelle tematiche previste nel programma del corso.
Sessione d’esame
La sessione d’esame è organizzata dal soggetto titolare della autorizzazione allo svolgimento del corso, il costo dell'ESAME è a carico dei soggetti che intendono sostenere la verifica finale e NON è compreso nel costo del corso.
La Commissione d’esame è composta almeno da:
- un docente del corso,
- un rappresentante dell’ente o agenzia formativa,
- un esperto appartenente alla Regione Piemonte o all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Piemonte.
"Ad ulteriore specificazione di quanto descritto al punto 3.1 e ai fini dell’effettuazione dell’esame finale al corso di raccordo sono ammessi esclusivamente i soggetti che dispongono di un attestato di frequenza relativo ad un corso di formazione per Certificatori Energetici di almeno 80 ore, precedentemente effettuato e autorizzato dalla regione ai sensi della DGR 43‐11965 del 4 agosto 2009, della DGR 24‐2360 del 2 novembre 2015, o, sul territorio nazionale, dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del DPR 75/2013."
Costo
Sconti disponibili
Date e orari
le date delle ore del corso in presenza e in Fad, sono riportati abbinati al programma
Inizio presunto (all'iscrizione di almeno 10 candidati)
esame, da confermare da parte delal regione, ultima settimana di novembre 2024